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Acquisto di un prodotto difettoso

Aggiornamento: 21 feb 2021

Hai acquistato un cellulare, una lavastoviglie o un televisore non funzionante o che non ha le caratteristiche promesse? Puoi far valere la garanzia per vizi nei confronti del venditore!


Ogni venditore, infatti, ha il dovere di fornire ai propri clienti beni che siano conformi al contratto di vendita e che siano privi di difetti.

 

Cosa succede, dunque, se si acquista un prodotto viziato?

 

La risposta a tale interrogativo si rinviene nell’art. 130 cod. cons, il quale individua i diritti del consumatore.


Innanzitutto, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione del bene. Le spese che si rendono necessarie per ripristinare la conformità del bene rispetto al contratto di compravendita sono interamente a carico del venditore.


Soltanto se questi due rimedi sono impossibili, eccessivamente onerosi o non sono attuabili entro un congruo termine, il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (che comporta la restituzione del denaro da parte del venditore e la restituzione del bene da parte del consumatore).


Per far valere la garanzia per vizi è, tuttavia, necessario rispettare alcuni TERMINI:


Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare al venditore la presenza del vizio entro il termine di 2 mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a meno che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o lo abbia occultato.


Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.


Il codice del consumo ha poi introdotto una presunzione di responsabilità in capo al venditore: se i difetti di conformità si manifestano entro il termine di sei mesi dalla data della consegna, si presume che il bene fosse viziato già in tale momento.


Questo cosa significa? Significa che il consumatore non deve dimostrare l’imputabilità dei vizi in capo al venditore ma è quest’ultimo a dover fornire la prova contraria (ovverosia a dover dimostrare che il difetto del bene è dipeso dal cattivo uso che ne ha fatto l’acquirente).

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