I genitori hanno il dovere di mantenere i propri figli fino al raggiungimento della loro “autosufficienza economica”, ovverosia sino a quando gli stessi non conseguano un’autonomia reddituale che garantisca loro una certa stabilità (art. 30 co. 1 Cost., art. 315 bis co. 1 c.c., art. 337 septies, co. 1 c.c.).
Molto spesso tale indipendenza economica non viene raggiunta al compimento del diciottesimo anno di età.
Ecco, dunque, che si pone il sempre più attuale problema:
Fino a quando i figli hanno il diritto di essere mantenuti dai propri genitori una volta raggiunta la maggiore età?
Tale questione risulta al giorno d’oggi particolarmente sentita in quanto sempre più spesso i giovani italiani, a causa delle difficoltà che caratterizzano il mercato del lavoro e delle incertezze sul futuro, raggiungono un’autosufficienza economica solo molti anni dopo l’essere divenuti maggiorenni.
Il loro diritto al mantenimento, tuttavia, non può protrarsi oltre limiti di tempo e di misura ragionevoli.
I figli, infatti, devono con solerzia impegnarsi nel percorso di studio intrapreso ed attivarsi al fine di reperire un’occupazione che corrisponda alle loro concrete capacità ed aspirazioni.
Conseguentemente, il loro diritto al mantenimento viene meno qualora gli stessi non raggiungano una propria indipendenza economica a causa della loro negligenza o comunque per fatti a loro imputabili (ad esempio l’eccessivo e colposo prolungamento della carriera scolastica senza l’ottenimento di validi risultati).
Sul punto si è recentemente pronunciata anche la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17183/2020, stabilendo che “il diritto al mantenimento deve trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambìto per causa a lui non imputabile, ma anche che neppure un altro lavoro fosse conseguibile , tale da assicurargli l’auto-mantenimento”.
Tutto ciò considerato, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, si può affermare che il diritto al mantenimento in capo ai figli maggiorenni non autosufficienti sorge in presenza delle seguenti evenienze:
● Condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio maggiorenne, pur non sfociante nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
● Frequentazione da parte del figlio maggiorenne di un corso di studio universitario, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, con dimostrazione di effettivo impegno ed adeguati risultati mediante la tempestività e l’adeguatezza dei voti conseguiti negli esami;
● Ricerca fattiva di un lavoro da parte del figlio maggiorenne entro un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi;
● Mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla specifica preparazione professionale del figlio maggiorenne.
Comments